Art. 4 - La ONLUS ha sede in Via del Duomo 4 , 00040 Rocca di Papa – Rm
L’Associazione si riserva di aprire sedi secondarie.
Art. 5 - Il patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della ONLUS;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate della ONLUS sono costituite:
a) dalle quote associative;
b) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale (fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore; contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche).
In caso di scioglimento della ONLUS, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello svolgimento. Il contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
Art. 6 - Sono soci dell’Associazione le persone o gli enti la cui domanda di ammissione sia accettata dal consiglio direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture, senza tuttavia modificarne la naturale destinazione. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; la morosità e la indegnità sono sancite dall'assemblea dei soci.
Art. 7 - L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 giorni dalla fine dell’esercizio il Presidente del Consiglio direttivo predispone il bilancio, che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci. Verrà altresì sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neppure indirettamente, durante la vita della ONLUS, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo ed utilizzati dalla ONLUS per i fini perseguiti.
Art. 8 - Possono aderire all’Associazione tutte le persone che si riconoscono nelle finalità esposte, si impegnano ad accettare lo Statuto, a finanziare l’Associazione con le quote sociali stabilite annualmente e ad attenersi alle deliberazioni che regolamentano la vita sociale.
I soci si dividono in tre categorie:
A) Soci Ordinari: sono le persone, la cui ammissione sia stata deliberata dal Consiglio Direttivo; esse possono partecipare a tutte le attività dell’Associazione.
B) Membri Onorari: sono le persone che si sono attivate in maniera costruttiva per il raggiungimento delle finalità statutarie ed alle quali l’Associazione riconosce meriti umani e professionali.
L’Associazione attribuisce il titolo di Membro onorario alle persone di Renato Capuano e Claudio Mattei a cui attribuirà i necessari poteri nel corso della prima riunione
C) Soci sostenitori: sono le persone che, aderendo agli scopi dell’Associazione, si impegnano a versare alla stessa, quote associative libere a sostegno delle attività. Esse saranno informate di tutte le attività organizzative dall’Associazione e potranno partecipare ad alcune di esse, secondo le indicazioni di volta in volta date dal Consiglio Direttivo.
L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da cinque membri eletti dall'assemblea dei soci per la durata di un anno. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione successiva, chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.
Il consiglio nomina al suo interno il Presidente, fino ad un massimo di due vice-presidenti e un Segretario.
Il Consiglio si riunisce:
a) ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario;
b) quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri;
c) comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio e all'ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorrono la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del consiglio si redige il relativo verbale su apposito registro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio:
1. cura la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione;
2. redige i bilanci e li presenta all'assemblea;
3. compila il regolamento per il funzionamento dell'associazione.
Il Presidente del Consiglio direttivo rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea dei soci.
Art. 9 - L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
I soci devono essere convocati in assemblea dal consiglio almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun socio, contenente l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
L'assemblea delibera sul bilancio, sugli indirizzi, sulla nomina del Presidente, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto. Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare tutti i soci in regola nel pagamento della quota nnuale.
Ogni socio ha diritto ad un voto; i soci maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. I soci possono farsi rappresentare da altri soci.
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio oppure, in caso di sua assenza, da un socio nominato dall'assemblea. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario. Spetta al Presidente dell'assemblea la verifica della regolarità delle deleghe. Delle riunioni dell’assemblea si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice civile.
Art. 10 - OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE AI SENSI DEL DLGS 460/97
L’Associazione si impegna a rispettare quanto previsto dall'art. 10 del Dlgs 460/97, e precisamente:
a) si impegna a perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e per questo si impegna a non svolgere attività diverse da quelle fin qui menzionate nello statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
b) si impone il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi,riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge e statuto fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
c) ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per realizzare delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
d) ha l’obbligo di devolvere il Patrimonio dell’organizzazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996, n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
e) ha l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
f) disciplina in modo uniforme il rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, prevedendo per gli associati e partecipanti maggiorenni il diritto di voto per l’approvazione o le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
g) si impone l’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale” o dell’acronimo ONLUS
Art. 11- DISPOSIZIONI FINALI - Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge speciali e a quelle del Capo II e III del Titolo II del Libro I del Codice civile.